| Questa è la versione predisposta dal Consiglio Direttivo di AIDA. Il presente testo dovrà essere votato dall’Assemblea Generale prima dello svolgimento della votazione per il rinnovo delle cariche. |
Art. 1 – Oggetto e natura del regolamento
Il presente regolamento disciplina le modalità di convocazione, candidatura, votazione e proclamazione delle persone elette per il rinnovo del Consiglio Direttivo di AIDA – Associazione Italiana di Agroecologia.
Il presente regolamento costituisce parte del regolamento interno dell’Associazione.
Il regolamento è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’Assemblea.
Il regolamento ha carattere stabile e si applica a tutte le elezioni fino a sua modifica o sostituzione da parte dell’Assemblea.
Art. 2 – Rapporto con lo Statuto
Il presente regolamento integra lo Statuto dell’Associazione e si applica in quanto compatibile con esso.
In caso di contrasto tra il presente regolamento e lo Statuto, prevale lo Statuto.
Art. 3 – Principi generali
Ogni persona e Associazione associata ha diritto a un voto.
L’Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo tra le persone associate.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 15 componenti.
Dopo l’elezione del Consiglio Direttivo, il nuovo Consiglio elegge tra i propri componenti la Presidenza e può eleggere una o due Vicepresidenze.
A. Pre-elezione
Art. 4 – Convocazione dell’Assemblea elettiva
L’Assemblea elettiva è convocata dalla Presidenza dell’Associazione.
La convocazione è inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea, tramite lettera o mezzo elettronico e pubblicazione sul sito WEB dell’Associazione.
La convocazione deve indicare almeno:
- la data, l’ora e il luogo dell’Assemblea, oppure le modalità di partecipazione a distanza;
- l’ordine del giorno;
- il termine e le modalità per la presentazione delle candidature;
- il numero di componenti del Consiglio Direttivo da eleggere;
- la data entro cui la quota associativa deve risultare versata per poter votare;
- le modalità di trasmissione delle deleghe.
Art. 5 – Chi può votare
Sono ammesse al voto le persone e le associazioni associate che:
- hanno acquisito regolarmente la qualifica associativa secondo le regole dell’Associazione;
- sono in regola con la quota associativa entro la data indicata nella convocazione;
- non si trovano in situazioni che comportino la perdita della qualifica associativa.
Prima dell’Assemblea è predisposto l’elenco delle persone e associazioni associate ammesse al voto, compresi gli eventuali voti esercitati per delega.
Art. 6 – Delega di voto
Ogni persona/associazione associata può farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente da un’altra persona associata, mediante delega scritta.
La delega può essere trasmessa anche in formato elettronico entro l’inizio dei lavori assembleari.
Ciascuna persona associata può rappresentare fino a un massimo di tre altre persone associate.
Art. 7 – Chi può candidarsi
Può candidarsi al Consiglio Direttivo ogni persona associata che, alla data fissata per la presentazione delle candidature, possieda la qualifica associativa.
- La persona associata in forma individuale presenta la propria candidatura direttamente.
- L’ente associato può presentare candidatura indicando nominativamente una persona fisica. La persona indicata dall’ente associato deve essere la persona che ne ha la rappresentanza legale oppure una persona formalmente delegata per iscritto.
In ogni caso, la persona eletta nel Consiglio Direttivo è sempre una persona fisica.
Art. 8 – Forma e contenuto della candidatura
La candidatura deve essere presentata in forma scritta, anche via email.
La candidatura deve contenere almeno:
- nome e cognome della persona candidata;
- eventuale indicazione dell’ente associato per conto del quale la candidatura è presentata;
- una breve presentazione della persona candidata.
- l’indicazione di uno o più temi e obiettivi che intende seguire e perseguire, l’interesse a coordinare o partecipare a uno o più gruppi di lavoro tematici.
Nel caso di candidatura presentata da un ente associato, deve essere allegata o comunque trasmessa la designazione scritta della persona candidata.
Art. 9 – Termine per la presentazione delle candidature
Le candidature devono pervenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Le candidature ricevute oltre il termine non sono ammesse, salvo quanto previsto dall’articolo 10.
Art. 10 – Candidature aggiuntive in Assemblea
Candidature ulteriori rispetto a quelle presentate entro il termine possono essere ammesse soltanto se l’Assemblea lo approva prima dell’apertura del voto.
L’approvazione avviene con voto a maggioranza semplice delle persone associate presenti o rappresentate per delega.
B. Svolgimento dell’Assemblea elettiva
Art. 11 – Validità dell’Assemblea
In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno delle persone associate, presenti di persona o per delega.
In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero delle persone associate presenti di persona o per delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono approvate con il voto favorevole della maggioranza delle persone associate presenti.
Art. 12 – Presidenza dell’Assemblea e segreteria della seduta
L’Assemblea è presieduta dalla Presidenza dell’Associazione oppure, in sua assenza, da chi ricopre una delle Vicepresidenze.
All’apertura della seduta, l’Assemblea nomina una persona incaricata della segreteria della seduta, che redige il verbale della riunione.
Art. 13 – Partecipazione in presenza o a distanza
L’Assemblea elettiva può svolgersi:
- in presenza;
- in audio e/o videoconferenza;
- in modalità mista.
In ogni caso devono essere garantiti:
- l’identificazione dei partecipanti;
- la possibilità di seguire la discussione;
- la possibilità di intervenire;
- la possibilità di votare contemporaneamente;
- la possibilità di garantire la segretezza e anonimato del voto
- la corretta verbalizzazione dei lavori.
Art. 14 – Numero dei componenti da eleggere
L’Assemblea definisce contestualmente il numero di componenti del Consiglio Direttivo indicato nella convocazione, nel numero massimo del 80% delle candidature pervenute.
Il numero dei componenti da eleggere deve comunque essere dispari e compreso tra 7 e 15.
Art. 15 – Modalità di voto e numero di preferenze
L’elezione del Consiglio Direttivo avviene con voto segreto.
Ogni persona associata ammessa al voto può esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei posti da coprire, arrotondata all’unità superiore.
Le preferenze possono essere espresse solo a favore di candidature validamente ammesse.
Sono elette le persone candidate che ottengono almeno 3 preferenze e il maggior numero di voti, fino a copertura dei posti disponibili.
Art. 16 – Gestione della votazione
La gestione della votazione e il conteggio dei voti sono svolti dalla Presidenza dell’Assemblea e dalla persona incaricata della segreteria della seduta.
Se necessario per ragioni organizzative, la Presidenza può chiedere il supporto di una o più persone associate presenti che non siano candidate.
Art. 17 – Parità di voti
In caso di parità di voti tra persone candidate, si procede immediatamente a ballottaggio tra le persone interessate.
Il ballottaggio si svolge con le stesse modalità previste per la votazione principale.
Art. 18 – Verbale dell’Assemblea elettiva
Il verbale dell’Assemblea elettiva deve riportare almeno:
- data, ora e modalità di svolgimento della riunione;
- ordine del giorno;
- numero delle persone associate presenti di persona e per delega;
- elenco delle candidature ammesse;
- numero dei voti ottenuti da ciascuna persona candidata;
- eventuale svolgimento del ballottaggio;
- nominativi delle persone elette.
Il verbale è sottoscritto dalla Presidenza e dalla persona incaricata della segreteria della seduta.
C. Post-elezione
Art. 19 – Prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo
Una volta conclusa l’Assemblea elettiva, il nuovo Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni per completare la nomina delle cariche e degli incarichi interni.
La prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo è convocata dalla Presidenza uscente.
Se la Presidenza uscente non può provvedere alla convocazione, vi provvede la persona eletta nel Consiglio Direttivo che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Art. 20 – Nomina delle cariche e degli incarichi interni
Nella prima riunione il nuovo Consiglio Direttivo:
- elegge la Presidenza tra i propri componenti;
- può eleggere una o due Vicepresidenze tra i propri componenti;
- può nominare la Segreteria, la Tesoreria oppure una funzione unica di Segreteria/Tesoreria;
- può attribuire deleghe e altri incarichi interni utili al funzionamento dell’Associazione.
Le persone incaricate della Segreteria, della Tesoreria oppure della funzione unica di Segreteria/Tesoreria possono essere scelte anche tra persone che non fanno parte del Consiglio Direttivo e anche tra persone non associate.
Art. 21 – Durata del mandato
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 esercizi.
I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti una sola volta.
Anche la Presidenza dura in carica 3 esercizi e può essere rieletta una sola volta.
Art. 22 – Verbale della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo
Della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale.
Il verbale deve riportare almeno:
- i componenti del Consiglio Direttivo presenti;
- l’elezione della Presidenza;
- l’eventuale elezione di una o due Vicepresidenze;
- l’eventuale nomina della Segreteria, della Tesoreria o della funzione unica di Segreteria/Tesoreria;
- l’eventuale attribuzione di deleghe o altri incarichi interni.
- un programma di lavoro del Consiglio Direttivo con indicazione degli obiettivi che si intendono perseguire nei 3 anni del mandato.
Il verbale della prima riunione del Consiglio viene inviato a tutti i soci dell’Associazione e pubblicato sul sito WEB.
Art. 23 – Assenze ingiustificate e decadenza
I componenti del Consiglio Direttivo che risultano assenti senza giustificazione per tre riunioni consecutive possono essere dichiarate decadute con delibera del Consiglio Direttivo.
Prima della decisione, la persona interessata deve essere messa in condizione di presentare le proprie giustificazioni.
Art. 24 – Dimissioni, decadenza o cessazione di un componente del Consiglio Direttivo
In caso di dimissioni, decadenza o altra cessazione dalla carica di un componente del Consiglio Direttivo durante il mandato è ammesso lo scorrimento automatico delle persone candidate non elette. Solo in caso di esaurimento della graduatoria, la sostituzione è deliberata dall’Assemblea.
L’Assemblea deve essere convocata senza indugio dai componenti del Consiglio Direttivo rimaste in carica.
I verbali di scrutinio e l’ordine delle persone candidate risultante dalla votazione sono conservati agli atti dell’Associazione come riferimento utile per il processo di scorrimento.
Art. 25 – Entrata in vigore e rinvio finale
Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto e della normativa vigente.
